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TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATA

L'associazione è denominata "Associazione Culturale ElsaGLUG APS" dove ElsaGLUG è l'acronimo di "GNU/Linux User Group Valdelsa" e svolge la sua attività ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.

L'ubicazione della sede è a Poggibonsi all’indirizzo già indicato all’autorità competente. Un'eventuale modifica della sede nello stesso comune non rappresenta modifica dello statuto. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

L'Associazione è senza fini di lucro, laica, apolitica e apartitica. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di diffondere la condivisione dei saperi ed in modo specifico la cultura dell'informatica libera, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, attraverso attività culturali e ricreative, formazione e politiche sociali. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Più in generale sono scopi e finalità dell'associazione contribuire: alla promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile delle persone; alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani; alla pratica e alla difesa delle libertà civili e di pensiero, individuali e collettive; alla promozione della pratica culturale, ricreativa e sportiva.

A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

  1. promuovere mostre, convegni, dibattiti;

  2. promuovere e gestire attività editoriali;

  3. promuovere e gestire attività formative su temi culturali e cicli seminariali di approfondimento nel campo delle scienze informatiche, sociali e politiche;

  4. partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo;

  5. promuovere e gestire cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale;

  6. avanzare proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo, sociale;

  7. promuovere iniziative di turismo sociale o culturale in Italia e all'Estero;

  8. promuovere iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

  9. dotare la propria sede di un servizio di somministrazione ai soci di alimenti e bevande;

  10. promuovere iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati;

  11. avanzare proposte a Enti pubblici e privati per l'organizzazione di attività ludiche e culturali o promuoverle in prima persona;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l’apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art.7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività svolte dagli aderenti a nome dell'Associazione non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con l'attività di Volontario.

TITOLO II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano da:

  1. quote e contributi degli associati;

  2. eredità, donazioni, legati;

  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

  4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. proventi da attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore e da raccolta fondi di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.

  7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa e per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel presente statuto.

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro Nazionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore , nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

S'impone anche la gratuità delle cariche.

L'entità della quota associativa ed i termini di pagamento della stessa sono definiti annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 11 punto a) del presente Statuto.

La quota sociale è personale, annuale non ripartibile, non può essere ceduta a terzi né rimborsabile, non è rivalutabile, non può essere trasmessa agli eredi e non è restituita in caso di recesso.

TITOLO III - I SOCI

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

Possono far parte dell’Associazione anche le persone di minore età. Questi dovranno, però, delegare il proprio diritto di voto a chi ne ha la responsabilità genitoriale.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Volontari svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo 3.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

  1. Soci Fondatori;

  2. Soci Ordinari;

  3. Soci Sostenitori;

  4. Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Sono Soci Sostenitori persone fisiche o giuridiche che attraverso contributi volontari, occasionali o regolari sostengono le attività dell'Associazione in maniera rilevante. Il Consiglio Direttivo, stabilendo l'entità della donazione, delibera l'ammissione a Socio Sostenitore. Salvo diverse indicazioni, i Soci Sostenitori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario non ha diritto di voto nell'Assemblea.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali sociali, esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell’associazione, partecipare a manifestazioni, corsi e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice e contribuire alla loro organizzazione.

I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi novanta giorni dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiamo maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato passivo solo i soci maggiorenni.

Ciascun socio deve:

  1. Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

  2. Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;

  3. Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;

  4. Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

  1. per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;

  2. per ripetute e gravi violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;

  3. per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.

Qualora il Socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.

L'ex Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

TITOLO V - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo Art. 8.

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

  1. Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;

  2. Sul bilancio di previsione;

  3. Sull'entità della quota associativa;

  4. Sul termine per il pagamento della quota associativa;

  5. Sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

  6. Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

  7. Sulla esclusione degli associati;

  8. Sull’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  9. In seconda istanza sulla ammissione degli associati;

  10. Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo e sugli oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 15).

L'Assemblea Straordinaria delibera:

  1. le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione) che devono essere approvate dai ¾ ( tre quarti ) dei Soci Ordinari ed equiparati;

  2. sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;

  3. sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica ed Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e la metà dei soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale, mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e mediante comunicazione indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati.

L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza dei ¾ (tre quarti) dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i Soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 4 a 7 consiglieri. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi (Art. 8). Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza. Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea Programmatica dei soci entro il mese di Dicembre. Entro il mese di Maggio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di Giugno. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

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Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall'Art. 24.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

TITOLO VII - NORME FINALI

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

  1. se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 7;

  2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.