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STATUTOI - DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATAArt. 1 - Denominazione e sedeE' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale ElsaGLUG" dove ElsaGLUG è l'acronimo di "GNU/Linux User Group Valdelsa". L'ubicazione della sede è in Via Dante n° 39 – Poggibonsi (SI). Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice. Art. 2 - DurataL'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto. Art. 3 - Scopo e finalitàL'Associazione è senza fini di lucro ed è laica, apolitica, apartitica. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di diffondere la condivisione dei saperi ed in modo specifico la cultura dell'informatica libera, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, attraverso attività culturali e ricreative, formazione e politiche sociali, senza finalità di lucro. Più in generale sono scopi e finalità dell'associazione contribuire: alla promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile delle persone; alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani; alla pratica e alla difesa delle libertà civili e di pensiero, individuali e collettive; alla promozione della pratica culturale, ricreativa e sportiva. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:
Eventuali altre tipologie di attività potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nello STATUTO. Le attività svolte dagli Aderenti a nome dell'Associazione non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con l'attività di Socio. II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTEArt. 4 - Risorse dell'AssociazioneLe risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano da:
Art. 5 - Divieto distribuzione utili e gratuità delle caricheL'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. S'impone anche la gratuità delle cariche. Art. 6 - Quota associativaL'entità della quota associativa ed i termini di pagamento della stessa sono definiti annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 11 punto a) del presente Statuto. La quota sociale è personale, annuale non ripartibile, non può essere ceduta a terzi né rimborsabile, non è rivalutabile, non può essere trasmessa agli eredi e non è restituita in caso di recesso. III - I SOCIArt. 7 - Composizione dell'AssociazionePossono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo 3. Sono previste le seguenti categorie di soci:
Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Sono Soci Sostenitori persone fisiche o giuridiche che attraverso contributi volontari, occasionali o regolari sostengono le attività dell'Associazione in maniera rilevante. Il Consiglio Direttivo, stabilendo l'entità della donazione, delibera l'ammissione a Socio Sostenitore. Salvo diverse indicazioni, i Soci Sostenitori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari. Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario non ha diritto di voto nell'Assemblea. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori. Art. 8 - Diritti del socioTutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi centoventi giorni dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria e trascorsi centottanta giorni per l'Assemblea Straordinaria. Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiamo maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni. Art. 9 - Doveri del socioCiascun socio deve:
I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa. Art. 10 - Criteri di ammissione del socioPer ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria. Art. 11 - Recesso, esclusione e decesso del socioIl rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata. Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:
Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora il Socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci. L'ex Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali. IV - ORGANI SOCIALIArt. 12 - Organi dell'AssociazioneGli organi dell'Associazione sono:
Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali. In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro. V - ASSEMBLEAArt. 13 - Composizione dell'AssembleaL'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo Art. 8. Art. 14 - Competenze dell'Assemblea OrdinariaL'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:
Art. 15 - Competenze dell'Assemblea StraordinariaL'Assemblea Straordinaria delibera:
Art. 16 - Convocazione dell'AssembleaL'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica ed Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e la metà dei soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale, mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e mediante comunicazione indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno. E' validamente costituita anche l'assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità dei soci, dei componenti il Consiglio Direttivo, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare. Art. 17 - Costituzione dell'AssembleaL'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione. Art. 18 - VerbalizzazionePresiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea. Art. 19 - Delibere AssembleariSia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto. VI - CONSIGLIO DIRETTIVOArt. 20 - Nomina e composizioneIl Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 4 a 7 consiglieri. Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi (Art. 8). Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato. Art. 21 - Presidente e VicepresidentiAl Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente. Art. 22 - TesoriereIl Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere. Art. 23 - SegretarioIl Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario. Art. 24 - Competenze e convocazione del ConsiglioAl Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza. Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea Programmatica dei soci entro il mese di Dicembre. Entro il mese di Maggio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di Giugno. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri. Art. 25 - Delibere del ConsiglioLe deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta. VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIArt. 26 Collegio dei Revisori dei ContiIl Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali. Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. VIII - NORME FINALIArt. 27 - ScioglimentoL'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 28 - Bilancio Consuntivo e PreventivoGli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall'Art. 24. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. Art. 29 - RinvioPer tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni della normativa vigente. |




